Estensione dell’applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell’avvio del procedimento penale.
Se nel corso di verifiche ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato tali da giustificare in quel momento il compimento di accertamenti sullo stato dei luoghi o delle cose o sequestri cautelativi da parte dell’organo ammnistrativo che sta procedendo, vanno applicate tutte le garanzie difensive del codice di procedura penale per quella tipologia di atto. A prevederlo è l’art. 220 delle disposizione di attuazione al codice di procedura penale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il presupposto dell’operatività dell’art. 220 disp. att. c.p.p. infatti non è l’insorgenza di una prova indiretta, quale indicata dall’art. 192 c.p.p., quanto piuttosto la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa in corso nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Cass. pen., SS.UU, 28 novembre 2001, n. 45477; Cass. pen., sez. II, 2 ottobre 2014, n. 3207, Calabrese, Rv. 262010).
Qualora, l’attività di verifica ispettiva o di vigilanza riguardi invece specifiche operazioni tecniche particolari, quali l’analisi di campioni, esse dovranno essere svolte con le garanzia del codice di procedura penale anche se prima dello svolgimento non sono emersi di indizi di reato. Infatti per l’art. 223 disp. att. c.p.p. è sufficiente che dall’esito delle analisi possa scaturire una notizia di reato e pertanto stabilisce che mai potrà trattarsi di attività extra processum.
In forza di tale considerazione se le leggi o i decreti che regolamentano l’analisi da svolgere non prevedono l’effettuazione di analisi di revisione, deve essere dato immediato avviso, anche oralmente, all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi ‘una tantum’ verranno effettuate. L’interessato potrà partecipare anche facendosi assistere da un difensore e/o da un consulente tecnico. Se invece sono previste analisi di revisione dopo quelle di prima istanza (occorre quindi che sia disponibile ulteriore aliquota del medesimo campione), allora l’organo ammnistrativo dovrà dare comunicazione almeno tre giorni prima del momento e del luogo in cui queste si svolgeranno. L’interessato potrà partecipare anche con l’assistenza di un difensore e/o di un consulente tecnico.
Occorre dire che spesso l’attività di prelievo dei campioni avviene alla presenza dell’interessato, che in molti casi non muove contestazioni pur avendone facoltà, dovendosi però chiarire che, trattandosi di attività distinta da quella di «analisi» di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p., la disciplina applicabile è quella dell’art 220 disp att. c.p.p. e, pertanto, le garanzie difensive del codice di procedura operano se già prima del campionamento sono emersi indizi di reato.
Da ultimo, va detto che la violazione delle predette disposizioni non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito delle attività ispettive o di vigilanza: è infatti necessario che l’interessato eccepisca la violazione della garanzia, né dimostri l’incidenza e il codice di procedura penale ricolleghi a detta violazione la sanzione dell’inutilizzabilità.