Le novità apportate alla figura del Preposto dalla Legge di conversione n. 215/2021 al Decreto Fiscale n. 146/2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, è entrato in vigore il 21 dicembre 2021 con lo scopo, tra l’altro, di adottare una serie di misure a maggior tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al fine di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza, promuovendo un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni vigenti.
Va subito detto che il legislatore, in sede di conversione, è intervenuto su diverse disposizioni del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (“TUSS”).
Con particolare riferimento alle novità introdotte che riguardano la figura del Preposto, va segnalato che:
- all’art. 18, comma 1, TUSS (obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente) è stato introdotto un nuovo punto “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni del datore di lavoro e del dirigente. Le due figure devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. È altresì previsto che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle relative attività”. Il nuovo comma b-bis precisa infine che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- nell’art. 19 TUSS (obblighi del Preposto) la lettera “a” del primo comma è stata modificata prevedendo ora che i Preposti, oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, dovranno inoltre “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Prima invece si parlava genericamente di “informare i loro superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza”;
- sempre nell’art. 19, comma 1, TUSS, è stata aggiunta la lettera f-bis) che prevede un nuovo compito per i Preposti, i quali: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- all’art. 26 TUSS (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) al comma 8-bis viene previsto che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
- nell’art 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) il comma 7 è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Inoltre è stato introdotto il comma 7-ter che prevede che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
- infine, all’art 56 (sanzioni per il preposto), che già prevedeva che “i preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), e), f)” è stata ora inserita, come condotta punita, l’inosservanza del ‘nuovo compito’ introdotto con la citata previsione di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 19.
Dunque, con riguardo alla figura del Preposto le novità legislative prevedono più poteri e, conseguentemente, una maggiore responsabilizzazione nell’ambito delle incombenze di vigilanza che gli erano già attribuite in precedenza dal TUSS.
Ed invero, i Preposti sono i soggetti che, in base all’organizzazione, sono dotati di poteri gerarchici e funzionali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro in grado di dirigere, coordinare e sovrintendere alle attività lavorative della struttura stessa, nonché garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal Datore di lavoro o dai Dirigenti, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La riforma degli artt. 19 e 56 ha perciò aggiunto ulteriori e significativi obblighi (intervenire per correggere – interrompere l’attività – sospendere e segnalare) ad una figura già dotata di oneri e responsabilità.
Quanto alla modifica dell’art. 18 TUSS, invece, essa fa riferimento al nuovo obbligo in capo al Datore di lavoro e ai Dirigenti di “individuare il preposto o i preposti”. Modifica parallela appare essere, mutatis mutandi, quella introdotta all’art. 26 a carico degli appaltatori o subappaltatori che, dovranno comunicare al committente i soggetti che avranno individuato come tali.
In base ad una prima lettura, la norma dell’art. 18, così come modificata, non pare dunque fare riferimento ad un tassativo obbligo di nomina del preposto per iscritto. Inoltre, sulla base di un’interpretazione sistematica si deve escludere che il legislatore abbia voluto con la predetta previsione imporre necessariamente una nomina per iscritto, analogamente a quanto previsto invece dall’art 16, lett. a) del TUSS (la delega di funzioni è ammessa a condizione che “essa risulti da atto scritto recante data certa”), dovendosi ritenere, per l’appunto, che laddove il legislatore ha inteso adottare una simile impostazione nello stesso corpus normativo lo ha espressamente previsto.
Vi è però da ritenere che “l’individuazione” del Proposto (al quale non vengono delegate delle funzioni in luogo di altro garante ma esercita le funzioni garanzia proprie stabilite dalla legge) non potrà che essere, comunque, sempre inequivoca, riguardare un soggetto idoneo e dovrà essere conosciuta dall’interessato e dagli altri lavoratori. Ne deriva che, sebbene il novellato art. 18 del TUSS non pare imporre necessariamente una nomina per iscritto, cionondimeno tale atto potrebbe rivelarsi quanto mai opportuno per dimostrare il corretto e puntuale assolvimento dell’obbligo previsto dal nuovo comma 1, lett. b-bis).
A tale riguardo si ricorda che sono state diminuite le sanzioni previste dall’art. 55, lett. d), TUSS, per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lett. a), essendo ora prevista la sanzione dell’“arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro” (anziché da quattro a otto mesi), tuttavia la contravvenzione è stata estesa alla violazione dell’art. 18, comma 1, lett. b-bis (e 26, comma 8-bis), ossia alla omessa individuazione dei Preposti.
Infine va detto che alla luce di altra modifica apportata all’art. 18 TUSS i contratti e gli accordi collettivi di lavoro potrebbero prevedere in futuro, in coerenza con questa maggiore responsabilizzazione, il diritto dei Preposti a percepire uno specifico emolumento connesso alla nomina.
Altrettanto importanti le novità previste in ambito di formazione anche dei Preposti (art. 37 TUSS). Infatti, entro il 30 giugno 2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni che rivisiterà gli Accordi preesistenti e che disciplinerà i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il Datore Di Lavoro, nonché le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 2). Viene poi specificato in cosa consiste l’addestramento (“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”) e indicato che dovrà essere “tracciato in apposito registro, anche informatizzato” (comma 5).
Relativamente al Preposto, in particolare, il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 TUSS richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale “e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Va segnalato che la novellata lettera c) dell’art. 55 TUSS (che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente) prevede la sanzione dell’“arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro” anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lett. 7-ter TUSS relativo al nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del Preposto.
Quanto alle sanzioni penali per il Preposto previste dall’art. 56 TUSS, il DL Fiscale ha esteso la sanzione dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 400 a 1.200 euro anche alle violazioni dell’art. 19, comma 1, lett. f) e f-bis, vale a dire in caso di omessa interruzione temporanea e segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle deficienze o non conformità rilevate con riguardo ai mezzi e alle attrezzature di lavoro ovvero alle condizioni di pericolo rilevate durante la propria vigilanza.