Con la sentenza n. 40000 del 12 dicembre 2025, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità per la parte civile costituita di impugnare (o di resistere nell’impugnazione) qualora ad essere controversa sia solamente la sussistenza di circostanze del reato.

Una parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, riteneva inammissibile per carenza di interesse tanto l’impugnazione della parte civile avverso una sentenza che escluda un’aggravante o riconosca un’attenuante, quanto la sua partecipazione ai giudizi di impugnazione per resistere al gravame dell’imputato che contesti le statuizioni relative alle circostanze. Ad avviso di tale indirizzo, infatti, le decisioni sulle circostanze rilevano solo ai fini della determinazione della pena, mentre sono indifferenti rispetto al risarcimento del danno cagionato dal reato, che potrà essere apprezzato in sede civile in modo indipendente rispetto alle statuizioni del giudice penale sulla sussistenza delle aggravanti[1] o delle attenuanti[2].

Un secondo orientamento riconosceva invece l’interesse della parte civile a impugnare o a resistere nel giudizio in cui sia in discussione solo il riconoscimento delle circostanze nei casi in cui le stesse siano di ausilio alla definizione del concreto disvalore del fatto. In tal caso, l’accertamento relativo alle circostanze è vincolante per il giudice civile ex art. 651 c.p.p. qualora nel giudizio penale vi sia la condanna generica dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Una terza opzione interpretativa – abbastanza vicina alla seconda – riteneva che la parte civile non avesse, in via generale ed astratta, un interesse a impugnare o a resistere all’impugnazione di altre parti. Un tale interesse poteva ritenersi sussistente solo laddove la parte civile prospettasse e dimostrasse come il riconoscimento o meno della circostanza fosse in grado di condizionare la quantificazione del danno risarcibile[3].

La sentenza in esame accoglie la seconda linea interpretativa, facendo leva su un triplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, il rapporto fra il reato nella sua forma “semplice” e le circostanze che, secondo le Sezioni Unite, sono “elementi che non sono in sé integrativi di una fattispecie di reato dalla cui realizzazione discenda la responsabilità penale, ma la presuppongono e incidono (…), sul giudizio di disvalore del comportamento antigiuridico e, in correlazione, sulla pena prevista per il reato base non circostanziato”. Da ciò – prosegue la Corte – consegue che il giudizio sulla sussistenza delle circostanze “consiste nell’accertamento del fatto illecito in tutte le sue componenti essenziali ed eventuali, della sua realizzazione in senso naturalistico e delle conseguenze prodotte”.

A ciò si ricollegano due ulteriori elementi. In primo luogo, l’art. 185 c.p. prevede la risarcibilità del danno derivante da reato tanto nella forma patrimoniale quanto in quella non patrimoniale. In seconda battuta, la Cassazione, sul presupposto che il danno non patrimoniale è liquidabile in via equitativa dal giudice in caso di particolare difficoltà o impossibilità di provarne il quantum[4], ha riconosciuto che un tale criterio equitativo è costituito dal “disvalore del fatto di reato, ricostruito mediante i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.[5]. Ciò sta a significare che, oltre “alle varie graduazioni dell’elemento soggettivo”, il giudice dovrà tenere conto anche delle circostanze del reato, essendo queste “elementi idonei a fondare la presunzione semplice di una incrementata o diminuita sofferenza patita dalla persona offesa danneggiata ed a consentire una liquidazione (…) proporzionata ed aderente al caso concreto”.

In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la sussistenza di una circostanza – oltre che sulla pena – incide anche sul “concreto disvalore del fatto”, motivo per il quale il suo accertamento “restituisce una diversa dimensione offensiva del bene giuridico protetto ed una modificata gravità rispetto al reato base con conseguenze dirette sull’entità del danno patito in conseguenza del reato liquidato dal giudice (…)”. Di qui, il riconoscimento dell’interesse della Parte civile ad impugnare e a resistere nel giudizio in cui sia in discussione la sussistenza di una o più circostanze, in quanto il riconoscimento o meno di quest’ultime “impone un adeguamento del giudizio del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima”.

 

 

  1. Esprimono questo orientamento, a proposito dell’aggravante della premeditazione, Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2024, n. 36045; Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2011, n. 31843; Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2002, n. 10077; a proposito dell’aggravante dell’aver agito per motivi abbietti o futili, Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2018, n. 15482. Quanto all’aggravante del metodo mafioso, Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2013, n. 38701.
  2. In relazione all’attenuante della provocazione, Cass. pen., sez. V 20 febbraio 2001, n. 21952; Cass. pen. sez. V, 12 maggio 1999 n. 7718;
  3. Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2025 n. 14787; sulla necessità che l’impugnazione – per essere ammissibile – debba consentire di realizzare astrattamente un risultato utile, vd. Cass. pen. sez. V, 14 maggio 2019 n. 25597; Cass. pen. sez. IV, 3 luglio 2012 n. 39894.
  4. Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2019, ord. n 9339; Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546.
  5. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2004, n. 15568; Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15103.