L’attuale assetto normativo della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001) contempla una serie di condotte riparatorie che l’ente incolpato di un illecito può attuare con effetti lato sensu “premiali”. Tali condotte sono elencate all’art. 17 d. lgs. cit.:

  1. L’integrale risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l’efficace attivazione dell’ente in tal senso;
  2. L’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  3. La messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Le condotte in questione, secondo la logica “del bastone e della carota”[1], costituiscono lo stimolo per l’ente a reagire attivamente all’avvenuta commissione di un fatto illecito al proprio interno, tanto nella fase preliminare, quanto in quella di merito.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 49 d.lgs. cit. valorizza l’attivazione dell’ente già durante la fase delle indagini preliminari, prevedendo che esso possa “realizzare gli adempimenti […] a norma dell’art. 17” in modo tale da chiedere al giudice – dietro pagamento di una cauzione e con l’assegnazione di un termine – la sospensione della misura cautelare già applicata o per la quale è stata fissata l’apposita udienza (ex art. 45)[2].

Il secondo fronte entro il quale rileva l’attivazione del soggetto collettivo in senso riparatorio è quello della fase di cognizione: qualora l’ente sia riconosciuto responsabile dell’illecito commesso ma – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia dato corso alle condotte sopra elencate, potrà:

1) vedersi riconosciuta una diminuzione (che può arrivare fino ai due terzi) della sanzione pecuniaria irrogata (art. 12)

2) evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive;

Dunque, l’effetto premiale si ricollega attualmente (solo) ad una riduzione del carico sanzionatorio e non – come auspicato dalla dottrina e dagli operatori del settore[3] – ad una vera e propria causa di non punibilità del soggetto collettivo, da riconoscersi sul presupposto che il suo sforzo in senso compliant costituisce una “pena agita”[4].

Un’interessante prospettiva di valorizzazione delle condotte riparatorie in senso premiale è contenuta nella recente proposta di legge – Atti Camera n. 2632 – presentata il 29 settembre scorso dall’On. Morrone e redatta con la collaborazione del prof. Astorina Marino e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).

La non punibilità dell’ente

Un primo elemento da evidenziare è la previsione di un inedito art. 17-bis, rubricato “Causa di non punibilità”.

Una prima ipotesi di non punibilità, prevista al comma 1, si rivolge all’ente che, dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo anche non idoneo, fornisca all’autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali adempimenti siano attuati prima della conoscenza del procedimento penale a suo carico o di quello a carico dell’autore del reato presupposto[5]. La non punibilità, in questo caso, è condizionata all’eliminazione “delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, mediante l’adozione e l’efficace attuazione di misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi”.

La preventiva adozione del modello organizzativo – anche non idoneo – è stata ritenuta imprescindibile in quanto si è voluto indirizzare il beneficio solo a quelle imprese che già ex ante si siano dotate di un’organizzazione orientata ad abbattere il rischio reato[6]. In tal modo, nonostante il modello adottato sia risultato non in grado di scongiurare la commissione di illeciti, il soggetto collettivo che si adoperi per farli emergere – comunicandoli all’autorità giudiziaria – potrà lucrare il beneficio della non punibilità.

Peraltro, affinché un tale beneficio operi, sono previste due ulteriori condizioni. In primo luogo, viene positivizzato l’obbligo di self-cleaning (art. 17-bis comma 2), essendo richiesto all’ente di eliminare le carenze che hanno agevolato il reato, dovendo questi adottare ed attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima del dibattimento. In secondo luogo – ed al pari di quanto già previsto per la non applicazione delle sanzioni interdittive – l’art. 17-bis comma 4 richiede che l’ente risarcisca integralmente il danno ed elimini (o, dove non sia possibile, attenui) le conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative[7], nonché metta a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Una seconda ipotesi di non punibilità del soggetto collettivo è introdotta all’art. 17-bis comma 3, che prevede un link fra le cause di non punibilità (non strettamente personali) della persona fisica e la non punibilità della persona giuridica. Nello specifico, il presupposto principale è dato dall’estinzione del reato presupposto per cause diverse da prescrizione, esito positivo della sospensione condizionale della pena, esito positivo della messa alla prova, perdono giudiziale per i minori, estinzione del reato che sia presupposto di un altro reato, estinzione per sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna. Gli ulteriori presupposti sono dati, oltre alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca, dagli adempimenti in materia di self cleaning, ossia l’adozione ex ante di un modello organizzativo anche non idoneo e l’eliminazione – prima del dibattimento – delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato mediante l’adozione di ulteriori misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’ente

L’altro fronte sul quale si è mosso il progetto di riforma è l’estensione al soggetto collettivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, nonostante le Sezioni Unite abbiano escluso l’applicabilità dell’istituto alle persone giuridiche[8], nella proposta in commento è stato introdotto uno strumento in grado di “testare” le capacità dell’ente di riorganizzarsi a partire dal momento patologico di emersione dell’illecito.

Per quanto riguarda il contenuto della messa alla prova, l’art. 23-bis comma 2 prevede che essa comporti “la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dall’illecito, nonché il risarcimento del danno […] e l’adesione dell’ente al programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione con lo scopo di prevenire il rischio del verificarsi di reati della stessa specie di quello commesso”. Al riguardo, si deve notare come il contenuto della disposizione segua molto da vicino l’art. 17: entrambe le norme impongono al soggetto collettivo di riparare (in senso ampio) le conseguenze del proprio illecito e di riorganizzare il proprio management al fine di scongiurare quelle carenze che hanno permesso al reato di verificarsi.

L’accesso al procedimento di probation, inoltre, è subordinato da una serie di condizioni previste dall’art. 23-bis comma 3:

a) adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo […] idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie di quello verificatosi;

b) affidamento all’[Organismo di Vigilanza] del compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza nonché l’aggiornamento del modello organizzativo;

c) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, offrendo, ove possibile, l’integrale risarcimento, oltre all’ulteriore profitto eventualmente conseguito, anche per equivalente, ai fini della confisca di cui all’articolo 19;

d) esecuzione di un’attività di utilita sociale[9] che l’ente concorda con un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico, ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente.

Secondo il comma 5, peraltro, il giudice può integrare con ulteriori prescrizioni il programma di riorganizzazione e responsabilizzazione proposto dall’ente, anche attraverso misure interdittive, finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dall’illecito e al risarcimento del danno. Infine, il comma 6 prevede che, qualora la prova abbia esito positivo, l’illecito dell’ente dipendente da reato si estingue insieme ad “ogni altro effetto”.

Nel tracciare le conclusioni, pare allora ragionevole ritenere che – se e quando la proposta di riforma sarà approvata – la “partita” delle condotte riparatorie si giocherà non solo e non tanto sul “campo” del quantum di pena inflitto all’ente, ma anche e soprattutto su quello della sua non punizione, attraverso tanto la causa di non punibilità, quanto la messa alla prova.

  1. J.C. Coffee, ‘Carrot and stick’ sentencing: structuring incentives for organizational Defendants, in Federal sentencing reporter, vol. III, 1990, p. 126, poi ripresa da F. Stella, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 473, per spiegare come la logica ad essa sottesa fosse stata mutuata con riferimento alla collaborazione con la giustizia nell’ordinamento italiano.

  2. Sub art. 47, in in Aa. Vv., Compliance Responsabilità da reato degli Enti collettivi, Milano, 2024, p. 1106 si sottolinea che la decisione sulla sospensione della misura cautelare presuppone una sua applicabilità: diversamente, se la misura non risulti applicabile, il giudice dovrà rigettarne la richiesta; Cass. pen. sez. III, 29 novembre 2019, n. 8785 ritiene che – per scongiurare il sospetto che la richiesta di sospensione sia dettata da tattiche dilatorie – l’ente debba comunque presentare, con l’istanza di sospensione, una documentazione quanto più dettagliata possibile e atta a fornire una prospettazione degli obiettivi, gli impegni e le condotte di cui all’art. 17 da realizzarsi in modo cumulativo.

  3. Position paper Confindustria, Prospettive di riforma della responsabilità “amministrativa” degli enti (disciplina 231), Marzo 2025, p. 16; Position paper Assonime, Sulla riforma della disciplina della responsabilità degli enti, aprile 2025, p. 16 e 17.

  4. M. Donini, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Delitto riparato oltre la restorative justice, in E. Paliero – F. Viganò – F. Basile – G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 590, sottolinea come la riparazione si sostituisce alla pena, nel senso tradizionalmente inteso di pena subita, in cui il responsabile non gioca un ruolo attivo, ma subisce la sanzione come compensazione del delitto e dell’offesa prodotta al bene giuridico. La riparazione, come pena agita, se da una parte non rimette totalmente il connotato tradizionale negativo della pena, ovvero il suo effetto privativo e limitativo di diritti, dall’altra trova il proprio carattere ontologico nel prodigarsi attivo del destinatario, nelle direzioni valorizzate dalla legge.

  5. La previsione segue una logica simile all’art. 323-ter c.p., secondo il quale “Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

    La non punibilità […] è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

  6. Relazione illustrativa della proposta di riforma del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – artt. 1-23-bis, 58, 61, 64-bis, 66, 67 – depositata alla Camera dei Deputati il 29 settembre 2025 A.C. 2632, a cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, in Sistema Penale, 14 ottobre 2025.

  7. Relazione illustrativa della proposta di riforma del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – artt. 1-23-bis, 58, 61, 64-bis, 66, 67 – depositata alla Camera dei Deputati il 29 settembre 2025 A.C. 2632, cit., p. 23, si legge che «il concetto di “misura compensativa” (…) [è] idoneo a trascendere la dimensione meramente risarcitoria e ad adattarsi anche alle prospettive recentemente aperte dall’affermarsi di istituti di giustizia riparativa in seguito al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150».

  8. Cass. Sez. Un. 6 aprile 2023, n. 14840 in DeJure con nota di M. Mossa Verre, La “messa alla prova” degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, in Sist. Pen., 2023; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 14840 che ha escluso l’applicabilità agli enti sul presupposto del contenuto sanzionatorio della messa alla prova per adulti.

  9. Ai sensi dell’art. 23-bis comma 4, “Per attività di utilità sociale si intende un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche e solidaristiche, svolta nell’esclusivo interesse di un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico.