Pubblichiamo la traduzione (effettuata con l’ausilio di sistemi di AI) della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 febbraio 2026 (Causa Florio e Bassignana c. Italia, Ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16), con cui l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n.1 (protezione della proprietà).

La pronuncia ritiene sproporzionato il cumulo fra misure ablatorie (confisca diretta e per equivalente ex art. 322-ter c.p. ) e risarcimento del danno erariale, che «ha permesso allo Stato di ottenere complessivamente una somma superiore al danno effettivamente subito dall’amministrazione lesa» (§ 77). In particolare, avendo la confisca ex art. 322-ter c.p. natura anche ripristinatoria, la violazione della Convenzione si deve al «rifiuto della Corte dei conti di detrarre le somme confiscate in sede penale dall’importo del risarcimento dovuto ai soggetti pubblici danneggiati dai reati commessi dai ricorrenti» (§ 86).

Clicca qui per leggere la traduzione in italiano della sentenza