Con la sentenza n. 5166 del 9 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla possibilità di impugnare il provvedimento che neghi l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.
L’intervento delle Sezioni Unite è stato provocato dalla Sezione V, la quale ha rilevato un contrasto fra tre distinti orientamenti presenti all’interno della giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima ricostruzione[1], deve ritenersi inammissibile il gravame contro il provvedimento del giudice che nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. Ciò per le seguenti motivazioni:
- La legge non qualifica come impugnabile il provvedimento di rigetto (cfr. art. 568, comma 1, c.p.p., che esprime il cd. principio di tassatività dei mezzi di impugnazione;
- Tale provvedimento, non incidendo sulla libertà personale, non può ritenersi ricorribile per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost.
- Il procedimento riparativo non riveste carattere giurisdizionale ed è estraneo alle regole del procedimento penale;
- L’invio al centro per la giustizia riparativa è rimesso alla discrezione del giudice (o del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari).
Un secondo orientamento ritiene “condizionatamente” impugnabile il provvedimento di rigetto in esame[2]. Nello specifico, l’impugnazione deve ritenersi ammissibile quando la richiesta di svolgere il programma di giustizia riparativa sia avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela della persona offesa. Questo perché nel caso in cui l’imputato venga ammesso al programma per reati procedibili a querela, l’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. consente al giudice di sospendere il processo: di qui, un diniego della richiesta influenzerebbe il contenuto della decisione finale, essendo la sospensione del procedimento volta a consentire – nel caso di esito positivo del procedimento riparativo – la remissione tacita della querela e la conseguente estinzione del reato. Una tale possibilità, per converso, non si avrebbe nel caso di istanza riguardante reati procedibili d’ufficio o procedibili a querela non rimettibile, per i quali non è prevista la sospensione del procedimento e relativamente ai quali l’esito positivo del procedimento riparatorio avrebbe effetti unicamente in punto di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.
La terza e ultima lettura[3] è quella fatta propria dalla sentenza in commento. Le Sezioni Unite ritengono infatti «impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità».
A ben vedere, la Cassazione non solo ritiene impugnabile – sia con l’appello che con il ricorso per cassazione – il provvedimento del giudice che rigetti l’istanza di accesso al programma di giustizia riparativa, ma afferma anche che una tale l’impugnabilità prescinde «dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento processuale»[4].
Come accennato, parte della giurisprudenza riteneva che il provvedimento di diniego fosse impugnabile solo laddove il processo avesse ad oggetto reati procedibili a querela rimettibile della persona offesa, in quanto solo per questa tipologia di reati è prevista la sospensione del processo per lo svolgimento del programma riparativo e la conseguente remissione tacita della querela. Per converso, nel caso dei reati procedibili d’ufficio, l’incidenza del programma riparativo risulterebbe limitata unicamente alla dosimetria della sanzione irrogata (ex art. 133 c.p.), posto che il processo e la sanzione, in quel caso, non vengono “sostituiti” dal procedimento riparativo.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, se il diritto all’accesso alla giustizia riparativa deve essere assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 43, comma 3, d. lgs. 150/2022, cd. Riforma Cartabia), allora ad un tale diritto deve corrispondere «la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l’eventuale violazione: ricorso che non potrebbe, certo, dirsi tale ove limitato a particolari categorie di reati»[5].
In definitiva, nonostante la sentenza riguardi unicamente alcuni profili procedimentali, pare possibile leggere fra le righe una concreta e definitiva apertura da parte della giurisprudenza di legittimità al “macrocosmo” della giustizia riparativa, in grado ora di evitare la celebrazione del processo e l’inflizione della sanzione sul modello retributivo, ora di influire sul quantum di pena irrogato.
[1] Accolgono tale lettura Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595; Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2025, n. 9220; Cass. pen., sez. VII, 10 ottobre 2024, n. 41046; Cass. pen., sez. VII, 8 maggio 2024, n. 20392.
[2] Orientamento seguito da Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2024 n. 33152; Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2025 n. 19339; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2024, n. 7266.
[3] Esprimono questa impostazione Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2024, n. 131; Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2025, n. 24149; Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 14338.
[4] Vd. pag. 17 della sentenza in commento.
[5] Vd. pag. 17 della sentenza in commento, che prosegue: « (…) qualunque sia il regime di procedibilità del reato, lo svolgimento del programma produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale (…): effetti sostanziali che si traducono o nell’estinzione del reato (art. 152 terzo comma, n. 2, cod. pen.) o, comunque, in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato (artt. 133, secondo comma, n. 3, 62 n. 6 e 163, quarto comma, cod. pen.). In entrambi i casi, si tratta di effetti che presentano un margine di aleatorietà e di imprevedibilità. Infatti, anche nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della ‘fattibilità’ del programma, nella ‘scelta, di esso e nella tempistica di attuazione».
