Con sentenza del 26 maggio 2025 n. 32583, le cui motivazioni sono state depositate il 2 ottobre 2025, le Sezioni Unite si sono pronunciate su un’interessante profilo legato all’(in) competenza del giudice per le indagini preliminari in merito ai reati e alle circostanze aggravanti di cui all’art. 51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.
Nei fatti, il g.i.p. distrettuale di Catania applicava all’indagato la misura cautelare della custodia carceraria. Successivamente, in sede di riesame, il Tribunale di Catania, pur confermando la misura custodiale, riteneva insussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. La difesa dell’indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza e l’erronea interpretazione della legge con riferimento agli artt. 416-bis.1 c.p., 51 comma 3-bis c.p.p. e 27 c.p.p. Ad avviso del ricorrente, infatti, essendo venuta meno l’aggravante “qualificante” – la quale comportava la competenza del g.i.p. distrettuale – sarebbe stato obbligo del tribunale del riesame dichiarare l’incompetenza del g.i.p. distrettuale e trasmettere gli atti all’omologo giudice competente secondo le regole ordinarie.
Il ricorso veniva assegnato alla Seconda Sezione, la quale, ravvisando due distinti orientamenti della Cassazione in merito, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione: “se l’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51 commi 3-bis, 3-quater, 3-quinques cod. proc. pen. determini l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen.”.
Il contrasto risolto dalle Sezioni Unite origina da tre pronunce emesse contestualmente dalla Prima Sezione (Cass. pen., sez I, 14 luglio 2022, n. 32956, Cass. Cass. pen., sez I, 14 luglio 2022, n. 32957 e Cass. pen., sez I, 14 luglio 2022, n. 32958), difformi rispetto all’orientamento largamente maggioritario. Nello specifico, tali decisioni hanno ritenuto che il Tribunale del riesame, qualora escluda la sussistenza dei reati (o delle aggravanti) qualificanti che radicano la competenza presso il giudice distrettuale “deve dichiarare l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente”, eventualmente provvedendo ex art. 27 c.p.p. laddove ritenga sussistente l’urgenza delle esigenze cautelari eventualmente riscontrate. Secondo delle risalenti pronunce, infatti, il giudice del riesame, rilevata l’incompetenza di quello che ha emesso il provvedimento impugnato, deve sempre verificare le condizioni per l’adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale[1]. Il principio ora enunciato pare corretto: quando il giudice emette un provvedimento di natura cautelare deve sempre verificare i presupposti del proprio potere decisorio; laddove non si ritenga competente, può dichiararlo e adottare comunque la misura che, ex art. 27 c.p.p., cessa di avere efficacia se entro 20 giorni non provvede il giudice competente.
Tuttavia, nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite hanno attribuito valore sostanziale alla “formale” iscrizione della notizia di reato, cosicché “sino a quando permanga l’iscrizione per un titolo di reato ‘qualificante” e si ‘proceda’ anche per il suo accertamento, deve restare ferma la deroga al criterio ordinario di attribuzione della competenza, attratta in sede distrettuale a prescindere dalle decisioni assunte nella fase cautelare (…)”. Nell’aderire all’orientamento maggioritario, la Corte di legittimità ha valorizzato anche gli ulteriori elementi logici legati all’autonomia funzionale del procedimento cautelare e alla provvisorietà delle relative pronunce: se il radicamento della competenza fosse destinato a mutare sulla base dell’esclusione, ad opera del g.i.p. distrettuale o del Tribunale Riesame, della sussistenza del reato o dell’aggravante qualificante, allora il processo sarebbe esposto ad una “perenne instabilità”[2] (o meglio, ad un continuo andirivieni fra g.i.p. distrettuale e g.i.p. ordinario).
Per questo motivo, la Cassazione ha affermato che “l’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51 commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale (…)”.
In conclusione, nonostante alcune isolate pronunce avessero ritenuto la decisione cautelare in grado – in astratto – di determinare una riespansione delle ordinarie regole di attribuzione della competenza, le Sezioni Unite hanno riportato “la barra al centro”, riaffermando che il (solo) criterio applicabile resta quello fondato sull’iscrizione della notizia di reato.
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Cass. pen., SSUU 25 ottobre 1994, n. 19 e Cass. pen., SSUU 23 aprile 2020, n. 19214 ↑
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La Cassazione prosegue affermando che “Nel caso in cui l’ordinanza (impugnata, ndr) avesse dichiarato l’incompetenza seguendo la tesi sostenuta dal ricorrente, il Pubblico ministero distrettuale, se si fosse adeguato alla valutazione del Tribunale, avrebbe dovuto rinunziare alla prosecuzione delle indagini (…). Qualora invece avesse inteso proseguire le indagini, mantenendo la titolarità del fascicolo, avrebbe però provocato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare personale, emessa da un giudice ritenuto incompetente”. ↑
