Il sistema della responsabilità da reato degli enti (d. lgs. 231 del 2001) prevede quattro tipologie di sanzioni irrogabili all’ente riconosciuto colpevole del reato verificatosi al suo interno:

  1. La sanzione pecuniaria (artt. 10 e 11)
  2. Le sanzioni interdittive temporanee e definitive (artt. 13 e 16);
  3. La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18);
  4. La confisca (art. 19).

A proposito di quest’ultima, l’art. 19 comma 1 prevede che “è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato […]”; inoltre, il comma 2 stabilisce che, laddove non sia possibile la confisca in via diretta, è possibile quella di valore “sul denaro, sui beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.”

Una questione applicativa che si è posta a proposito della norma in esame è la seguente: se la confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre applicata, anche nella forma per equivalente, cosa accade nel caso in cui la partita si chiuda con una sentenza di patteggiamento ex art. 63 d. lgs. 231/2001? In particolare, ci si è chiesti se le parti debbano ricomprendere nell’accordo di applicazione delle sanzioni alla persona giuridica anche i profili relativi alla confisca.

Secondo un’interpretazione letterale del dato testuale, ciò non dovrebbe essere necessario, in quanto da un lato la confisca è qualificata come obbligatoria – con la conseguenza che la sua applicazione discende ipso iure dalla sentenza di condanna (o di patteggiamento)[1] – dall’altro le parti non possono graduarne la portata. Dunque, si tratterebbe di uno strumento “monolitico” nell’an e nel quantum, da applicarsi sempre in misura pari al prezzo o al profitto del reato, anche per equivalente.

Si tratta di un’opzione fatta propria dalla Cassazione da diverso tempo e ribadita recentemente dalla sentenza n. 4753 del 2025, in cui la Corte ha affermato che “il giudice, al verificarsi del presupposto per la confisca obbligatoria o di quella facoltativa… è tenuto ad applicarla, a prescindere dall’intervenuto accordo delle parti sul punto”. Richiamando i propri precedenti, il giudice di legittimità ha infatti ritenuto che “in tema di confisca e patteggiamento, le parti, nell’ambito della loro discrezionalità e autonomia possono sì includere nell’accordo (…) )anche le misure di sicurezza, tuttavia ‘il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, in quanto dette misure, sottratte alla loro disponibilità, esulano dall’area della negozialità individuata e delimitata dall’art. 444 cod. proc. pen., ma, ove le disattenda (…) deve indicare le ragioni per le quali ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa’”.

In breve, la Cassazione sostiene che la confisca, anche ai sensi dell’art. 19 d. lgs. 231/2001, sia uno strumento nelle mani del (solo) giudice che, rilevati i presupposti di legge, è comunque tenuto ad applicarla, a prescindere dall’eventuale accordo delle parti sul punto.

La lettura esposta pare eccessivamente radicale ed in grado di suscitare più di qualche dubbio. Del resto, la confisca nei confronti dell’ente viene implicitamente considerata non come una sanzione, ma come una misura di sicurezza, al punto che la Corte, nel motivare la propria decisione, richiama una serie di precedenti – anche a Sezioni Unite – in cui si è affermata sia la possibilità per le parti di inserire nell’accordo anche le misure di sicurezza, sia il dovere del giudice di motivare la propria decisione qualora si discosti da un accordo che, comunque, non lo vincola. A tal proposito, un minoritario (ma altrettanto recente) orientamento della Cassazione ritiene che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 63, le parti abbiano l’onere (o meglio, l’obbligo) di determinare se e quanto assoggettare a confisca: se la confisca è una sanzione e l’accordo delle parti riguarda tutte le sanzioni irrogabili all’ente, allora anche l’an e il quantum dell’ablazione reale devono essere disciplinati nel patto sottoposto all’approvazione del giudice[2].

A nostro modo di vedere, si tratta di una soluzione più equilibrata perché, anche al di là del rispetto del dato formale della confisca come sanzione, consente alle parti di graduare il trattamento sanzionatorio nella sua interezza, scongiurando l’ipotesi che il giudice applichi ex abrupto una misura ablatoria su profili che il pubblico ministero e la persona giuridica avevano ritenuto di sanzionare in misura minore o, addirittura, di non sanzionare[3].

In altre parole, è pacifico che la confisca debba applicarsi, ma da ciò non può discendere in via immediata e diretta il divieto di una sua negoziazione fra le parti: anzi – sottolinea la Cassazione – “tutte le sanzioni principali previste in relazione a un determinato illecito sono, per loro stessa natura, obbligatorie, ma ciò non impedisce la possibilità della determinazione sulla base di un patto tra imputato e pubblico ministero, sottoposto al controllo del giudice”. A ben vedere, ciò consente alle parti non solo di valutare se l’illecito ha prodotto un profitto, ma anche di considerare ulteriori elementi incidenti sul peso della misura: si pensi, ad esempio, alle restituzioni e al risarcimento del danno che l’ente effettui nei confronti del danneggiato che, secondo Cass Sez. VI,17 maggio 2023 n. 34290, Calvaresi, devono essere dedotte dall’utilità totale che l’illecito ha prodotto.

In presenza di un così radicale contrasto fra orientamenti della suprema Corte, non resta che sperare nell’intervento risolutore delle Sezioni Unite che decida, una volta per tutte, se la confisca sia uno scettro nelle mani del solo giudice oppure, come auspichiamo, se alle parti – in ragione della natura sanzionatoria della confisca nel sistema 231 – sia rimesso il potere di accordarsi anche sul “se” e “quanto” sottrarre all’ente[4].

 

  1. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve ritenersi equiparata a quella di condanna ex art. 445 comma 1-bis c.p.p., secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite (vd. Cass. SS.UU., 29 novembre 2005 n. 17781; Cass. SS.UU., 27 marzo 1992, Di Benedetto).
  2. Cass. pen. sez. VI, 20 giugno 2024, n. 30604.
  3. Cass. pen. sez. VI, 20 giugno 2024, n. 30604, sottolinea come l’unico caso in cui la confisca possa non essere applicata sia quello in cui l’illecito non ha determinato alcun vantaggio di natura patrimoniale per l’ente.
  4. Segnaliamo che la recente proposta di riforma al d. lgs. 231 del 2001 formulata dal Tavolo tecnico ministeriale inserito nel contenuto dell’accordo di applicazione delle sanzioni anche le determinazioni delle parti in merito alla confisca. Ne abbiamo parlato qui INSERIRE LINK