Secondo l’art. 336 c.p.p., la querela è l’atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda nei confronti di un determinato fatto di reato da essa subito. Oltre che eventuale veicolo per l’acquisizione della notizia di reato, essa costituisce anche una condizione di procedibilità: in presenza di un reato punibile a querela della persona offesa (si pensi alle false comunicazioni sociali di lieve entità nelle società non soggette alla disciplina fallimentare, ex art. 2621-bis comma 2 c.c.), senza la valida proposizione della querela il reato deve essere dichiarato improcedibile.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quando la querela sia validamente proposta. Oltre ai requisiti di forma elencati all’art. 337 c.p.p.[1], elemento nodale affinché la querela sia tale è la manifestazione della cd. voluntas puniendi, ossia l’espressione della volontà che il reato venga perseguito. In proposito, la giurisprudenza è orientata verso un marcato favor querelae, che impone di ritenerla validamente proposta nel momento in cui la volontà di perseguire l’autore del reato emerga – anche implicitamente – in modo chiaro ed inequivoco[2].

I requisiti della chiarezza e dell’inequivocità, tuttavia, sono stati interpretati in modo difforme da due recenti sentenze della Corte di cassazione: può ritenersi validamente proposta la querela nel caso in cui la persona offesa abbia solamente dichiarato di riservarsi la costituzione di parte civile nell’instaurando processo penale?

Secondo un primo orientamento[3], una tale riserva non può considerarsi indice della volontà della persona offesa di proporre querela, in quanto con essa “la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l’esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita”.

La seconda opzione interpretativa, invece, ritiene che la riserva di costituzione di parte civile costituisca un’inequivoca manifestazione della volontà punitiva, in quanto essa indicherebbe “solo che la decisione di costituirsi o meno parte civile (…) è rimandata ad un momento successivo, circostanza questa che, tuttavia, presuppone in ogni caso l’avvenuto esercizio dell’azione penale, atteso che altrimenti la ‘riserva’ non avrebbe alcun senso, essendo la costituzione di parte civile preclusa a fronte dell’improcedibilità dell’azione[4].

Peraltro, il contrasto interpretativo sembra derivare dalle diverse situazioni di fatto dei due casi. Nel primo, alla Corte era chiesto di valutare se le dichiarazioni della persona offesa escussa a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria potessero integrare gli estremi della querela: in tale circostanza, la persona offesa dichiarava di essersi di documentata sulla procedibilità d’ufficio del reato di furto aggravato e per tale motivo di non voler sporgere querela, riservandosi tuttavia la costituzione di parte civile. Successivamente, la cd. Riforma Cartabia rendeva il reato contestato procedibile a querela, motivo per il quale il giudice di merito dichiarava il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. La Cassazione ha quindi valorizzato la circostanza per la quale la sola riserva di costituzione di parte civile non può costituire indice della volontà di proporre querela.

Nel secondo caso portato all’attenzione della Corte, invece, il denunciante affermava di riservarsi “la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale”, manifestando quindi in modo chiaro e inequivoco la volontà che i reati fossero perseguiti, valutando successivamente se esercitare l’azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno. Ad avviso della Cassazione, di conseguenza “l’eventuale mancata costituzione di parte civile non esclude la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa con la ‘riserva’ in discorso, in quanto l’instaurazione del procedimento penale costituisce il presupposto per poter poi chiedere il risarcimento dei danni, restando in caso contrario preclusa la possibilità della scelta oggetto della ‘riserva’”.

Dunque, quello che inizialmente poteva sembrare un contrasto giurisprudenziale “degno” di far intervenire le Sezioni Unite è in realtà l’applicazione più o meno elastica del criterio del favor querelae che, pur costituendo una valvola di sicurezza in grado di risolvere i casi di dubbio, richiede comunque un certo grado di chiarezza ed inequivocità per superare lo scoglio dato dalla mancata esplicitazione della voluntas puniendi.

 

 

 

 

  1. Art. 337 c.p.p.:1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

    2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

    3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

    4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

  2. Si vedano, fra le molte, Cass. sez. V, 12 ottobre 2021 n. 2665, dove si è reputata sufficiente – ai fini della sussistenza della querela – la richiesta del querelante di essere informato circa la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. ed il contestuale conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla richiesta; Cass. Sez. III, 9 maggio 2023; Cass. Sez. I, 14 maggio 2024, n. 26575.
  3. Cass. Sez. V, 19 gennaio 2024 n. 17957; Cass. sez. V, 18 giugno 2025, n. 32530.
  4. Cass. Sez. IV, 7 novembre 2025 n. 38304